Si può procedere ad esecuzione su immobili siti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente
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Riscatto degli immobili espropriati
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Responsabilità solidale dei nuovi proprietari di immobili
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Quando la consistenza degli immobili appartenenti al debitore lo permette l'esecuzione deve limitarsi ad immobili il cui valore complessivo
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si trovano gli immobili.
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beni immobili anche per la tutela di crediti propri non tributari ed abbia ottenuto il nulla osta del Servizio di vigilanza.
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L'esattore può procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente la esecuzione presso il debitore sui beni
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I nuovi proprietari di immobili e i nuovi titolari di diritti reali immobiliari rispondono solidalmente con i precedenti dell'imposta gravante sui
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disporre che vengano escussi soltanto i nuovi proprietari degli immobili o i nuovi titolari dei diritti reali immobiliari con espresso divieto
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debitore, del terzo possessore, del direttario e di ogni creditore ipotecario il riscatto degli immobili espropriati. Il riscatto è ammesso anche nel caso
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valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo già decorso dalla concessione. I relativi
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creditori aventi diritti di prelazione sugli immobili pignorati, giusta le risultanze dei certificati ed elenchi rilasciati all'esattore, ai sensi
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immobili. Su istanza del debitore o dell'esattore il pretore può ordinare, quando ne ravvisi l'utilità, che degli incanti sia data notizia al pubblico a
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rilievi ed alle ispezioni documentali previste dall'art. 42, e negli altri immobili per procedere a misurazioni e rilievi attinenti alla consistenza
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di vendita contenente: a) le generalità del debitore; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini
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