Il pagamento delle imposte dovute e delle spese estingue il reato contemplato dal primo comma dell'art. 261 e, qualora sia stata pronunciata condanna
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Il procedimento di espropriazione si estingue qualora il debitore o un terzo, in qualsiasi momento anteriore alla vendita, paghi all'ufficiale
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precedente; se il ricorso è stato già proposto il giudizio si estingue.
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