Nei casi di mancanza o incompletezza della distinta prescritta dalla lettera b) del secondo comma dell'articolo 25 o degli elenchi prescritti dalla
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dell'imposta di ricchezza mobile con le diverse aliquote e la quota assoggettata alla ritenuta per l'imposta complementare; b) la distinta di tutti gli
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soggetti domiciliati o residenti nello Stato che non abbiano all'estero una distinta organizzazione con gestione e contabilità separate alla quale faccia
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speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali
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