Le imposte sono dovute dal periodo nel quale si verificano al periodo nel quale cessano i relativi presupposti.
diritto
Le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 10 del regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661, cessano di avere effetto per le retribuzioni
diritto
Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste e cessano con il 31 dicembre
diritto