Art. 126.
diritto
Nelle ipotesi contemplate dagli articoli 126, 127, 128 e 143 deve essere operata, oltre alle ritenute ivi previste, anche la ritenuta
diritto
La ritenuta stabilita nel comma precedente deve essere operata anche nei casi previsti dall'art. 126, lettera b): a) sulla parte degli assegni fissi
diritto
La cessazione dei redditi di categoria A non soggetti alle disposizioni degli articoli 126 e 127 deve essere provata: a) mediante esibizione di
diritto