della omissione.
diritto alla riparazione dei danni che si siano già verificati in conseguenza della omissione o del ritardo.
, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato
giudice adito, come pure le rinuncie o transazioni non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo dell'impiegato siano valutati
l'impiegato ha agito per legittima difesa di se o di altri o quando sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla