Art. 104.
Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105.
Il decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 104.
previste dagli articoli 104 e seguenti.
Il superiore competente a norma dell'art. 100 ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto, nella forma stabilita dall'art. 104
dall'art. 104 che nei venti giorni successivi egli ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.
dall'art. 104, all'impiegato almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervernirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far
stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'art. 104, il provvedimento di sospensione.
151 273, 280 Attori e attrici 86, 142, 256 Ciclo tiroideo 260 Auguri 104, 106 Clientela 95 Autobus 112, 190 Color locale 50 Automatismo 181 Coltello
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