Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per gravi motivi, e per non più di quindici giorni, dal capo del personale.
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e per lo scrutinio è prorogato ad un mese dopo la data di pubblicazione del presente decreto.
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Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui all'articolo precedente, il funzionario istruttore riunisce gli atti
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istruttore deve espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti alla commissione, agli effetti dell'art. 111. Il termine può essere prorogato, per gravi
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giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il ministro
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