(Passaggio dei direttori nei ruoli dei professori universitari).
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professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali.
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Per l'insegnamento e per le attività di studio si provvede mediante professori titolari di università ed impiegati dello Stato comandati presso la
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composta dal direttore generale dell'Istituto, che la presiede, e da quattro professori universitari di ruolo.
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nominata dal ministro per l'industria ed il commercio su designazione del Consiglio di amministrazione e composta di tre persone scelte tra professori
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agraria e talassografica e i professori ordinari di università.
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o per l'arte medioevale e moderna, ovvero al direttori o professori di accademie, istituti e scuole di istruzione artistica, se trattasi di posti di
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I professori universitari ordinari, nominati a seguito di pubblico concorso o ai sensi della lettera a) del precedente comma, direttori di istituti
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laurea: a) presidi di 1ª e 2ª categoria e direttori di istituti e scuole statali di istruzione secondaria; b) professori appartenenti ai ruoli A o B dei
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amministrazione centrale della pubblica istruzione aventi qualifica non inferiore a quella. di direttore di sezione; 3) ai professori di istituti statali di
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rispettivo ministro; e) due sostituti avvocati generali dello Stato designati dall'avvocato generale; f) due professori ordinari di università designati dal
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medesime, ancorché sforniti della laurea predetta ai sensi del quarto comma dell'articolo 161; b) i professori ordinari di ruolo A o di ruolo B degli
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