(Giurisdizione della Corte dei conti).
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(Impiegati dei ruoli aggiunti della Corte dei conti).
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Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1957
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L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi
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competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
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immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente.
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fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli
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dei conti, ai Tribunali militari ed all'Avvocatura dello Stato, nonché per il personale contemplato dall'art. 300.
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titolo di assunzione, alla Ragioneria centrale competente ed alla Corte dei conti.
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consigliere della Corte dei conti; da un impiegato della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore ad ispettore generale; da due capi di
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avversità meteoriche, che abbia qualifica non inferiore a quella di ecologo superiore e che conti non meno di tre anni di effettivo servizio nella
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riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di
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Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti delle carriere direttive della Corte dei conti a norma dell'art. 11 della legge 5 giugno 1951, n. 376
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giurisdizionale ai sensi dell'art. 87 comma primo del regio decreto 17 agosto 19O7, n. 642, ovvero dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che
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Sono membri ordinari: a) il Ragioniere generale dello Stato; b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non
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