p.s. e 663 del Cod. pen., con conseguente affermazione di legittimità costituzionale di queste disposizioni.
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In uno dei procedimenti penali all’imputato era invece contestato il reato di omissione di atti di ufficio provveduto dall’art. 328 Cod. pen. in
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È, peraltro, chiarissimo che le disposizioni del detto art. 663 Cod. pen., in quanto sono riferibili al precetto dell’art. 113 della legge di p.s
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con decreto 18 giugno 1931, n. 773 – per la violazione delle quali la sanzione penale è preveduta dall’art. 663 Cod. pen. modificato con l’art. 2 del
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. pen. siriferiscono non già esclusivamente al caso di fatti compiuti senza l’autorizzazione richiesta dall’art. 113 della legge di p.s., ma in
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Cod. pen. modificato con D.L. 8 novembre 1947, n. 1382.
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