tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della
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I giudici aggregati prestano, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, giuramento con la formula prescritta dall'art. 5.
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Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.
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Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a
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Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.
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Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a
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convocati i giudici ordinari aggregati e ordina che il decreto sia notificato all'accusato e al suo difensore.
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Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale
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