Art. 11.
Art. 11.
Art. 11.
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11
dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 10) artigianato; 11) case popolari; 12) porti lacuali; 13
) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; 11) caccia e pesca; 12) assistenza sanitaria ed ospedaliera; 13) ordinamento delle camere
Art. 11.
, emigrazione, previdenza sociale; 11) Igiene e sanità.
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