La facoltà di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con
diritto
Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 23, 25, 27 e 28.
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La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o
diritto
Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere
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convocazione, da parte del Governo, del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali.
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