La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Legge Costituzionale 21 febbraio 1947, n. 1 - Proroga del termine di otto mesi previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente.