La Commissione è costituita di quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 membri, di sei componenti
Il Consiglio provinciale designa, altresì, tre componenti supplenti, che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza, o di legittimo
Commissione soltanto se mancano i componenti effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio
A tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi nei comuni il cui Consiglio non ha più di 30 membri, ciascun consigliere scrive nella