Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: decisioni

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Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

33540
Stato 2 occorrenze
  • 1947
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

62423
Stato 11 occorrenze
  • 1947
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.

Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che apporta all'altro

Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli

decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla

Chiunque proponga, a termini dell'art. 33, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o

domanda il sindaco dà notizia all'interessato per mezzo della predetta autorità. Per lo stesso tramite notifica all'interessato le decisioni delle

preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 23, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli

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