Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 15, può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione
; 2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando
un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste degli elettori o che sia effettuata la cancellazione d'uno o più elettori
elettorali del comune di temporanea dimora, anche in difetto della dichiarazione di avvenuta cancellazione dalle liste del comune di provenienza.
Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli elettori che sono incorsi nelle incapacità di cui ai nn. 3, 9 e 10 dell'art. 2 e di
giorni dalla pubblicazione degli elenchi. La decisione della Commissione è notificata anche a coloro dei quali sia stata proposta la cancellazione dalle
, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione, se non hanno espressamente dichiarato