giudiziale ai sensi degli articoli 9 e 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e dei nn. 6 e 11 del decreto Ministeriale 6 ottobre 1931, deve
previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle disposizioni del
, Firenze, 1934, e llarukichi Shimoi in «Unione Sarda», Cagliari, I° febbraio 1931. Pag. 33. «... un inverno lungo e crudelissimo...» A ricordo dei vecchi
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