Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
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Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
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Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere
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mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle
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comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli elettori alle
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Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne
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ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse
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