I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
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Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
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Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
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, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
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ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
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militari morti in guerra per i quali le competenti autorità abbiano comunicato il decesso, ancorchè non sia pervenuto al comune di residenza il
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Conservano, invece, l'iscrizione nelle liste i militari dispersi in guerra fino a che non ne venga dichiarata la morte a norma delle disposizioni
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all'amministrazione dei comuni medesimi, semprechè abbiano adempiuto almeno all'obbligo dell'istruzione elementare e non siano dipendenti civili o militari dello Stato
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