I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
diritto
carica dodici anni.
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precedente comma. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a dodici.
diritto
sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni
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