Nei comuni il cui Consiglio ha da 60 ad 80 membri, ogni consigliere dispone di sei voti e la elezione si effettua con le modalità di cui al
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A tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi nei comuni il cui Consiglio non ha più di 30 membri, ciascun consigliere scrive nella
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Nei comuni il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, ogni consigliere dispone di quattro voti che può assegnare a quatto candidati diversi ovvero ad un
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notifica. La causa è decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della
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