Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni
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Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente
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Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità
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Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche
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Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dell'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie
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L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione
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