(Riapertura del regolamento).
Nella ipotesi di cui all'articolo 479, il pretore su istanza dell'armatore della nave o di altro interessato dispone la riapertura del regolamento
(Provvedimenti conseguiti alla riapertura).
(Effetti della riapertura).
(Casi di riapertura del fallimento).
In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini
(Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori).
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.
I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti