(Guardiani di navi in disarmo).
Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.
La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo è fatta dal comandante del porto, a norma dell'articolo 74, quando occorre
impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; 3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non inferiore a quindici giorni, o di