Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.
diritto
giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
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dell'entrata in vigore delle norme del codice. Il soccombente, al quale non sia stata notificata la sentenza a istanza di parte, dopo la entrata in vigore
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