La pena indicata nel n. 3 è applicata dal comandante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le comunicazioni.
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Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal
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Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave o dal comandante del porto, nonchè dalle autorità consolari e dai comandanti
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Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del porto e, per i lavoratori portuali, dall'autorità preposta alla disciplina del
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altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all'articolo 171. Le annotazioni di cui ai nn 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche
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