ignoto al ricuperatore, alla più vicina autorità preposta alla navigazione marittima o interna.
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dall'avviso pubblicato, nel caso in cui il proprietario sia ignoto, dall'autorità medesima a norma del regolamento, i relitti sono devoluti allo Stato, salvo il
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se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, alle autorità predette.
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, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, all'autorità predetta.
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entro sei mesi dall'avviso pubblicato dall'autorità medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l'autorità procede alla vendita e deposita
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