Art. 39.
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Art. 39.
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Art. 39.
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Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
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Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel decreto ministeriale 30
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dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
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