Art. 227.
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Per i reati preveduti negli articoli 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine
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, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore; 3) le disposizioni degli
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