Art. 136.
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Art. 136.
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interessati, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile.
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Art. 136.
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Si applica il secondo comma dell'art. 136.
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Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del Regio decreto-legge 8 febbraio 1924, numero 136.
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cancelliere dà immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ai procuratori delle parti, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile.
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La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la
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La sentenza che dichiara il fallimento è comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al
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