(Casi di non punibilità).
(Casi di non punibilità).
L'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine del superiore o di altra Autorità competente, esclude la punibilità.
Per i reati preveduti dai capi precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia
Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano