Contro gli avvocati e i procuratori, che abbandonano la difesa, si applicano, con ordinanza del presidente del tribunale militare, sentito il
Cessato lo stato di guerra e disciolti i tribunali militari di guerra, i rispettivi procuratori militari del Re Imperatore, secondo le norme
' termini degli articoli 264 e 266, sono rimessi dai procuratori militari del Re Imperatore al procuratore generale presso la corte d'appello del
degli articoli 264, comma secondo, e 265, sono rimessi ai procuratori militari del Re Imperatore presso i tribunali militari non di guerra, osservate