Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni e le stampe, a
vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'Ente italiano per il
Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono così determinate: 2% per aumenti di valore non eccedenti L. 10.000 3% per