Nel caso preveduto dall'articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anzichè in un manicomio giudiziario, può
penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un manicomio giudiziario, o in un riformatorio giudiziario