(Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata).
ha facoltà, se ricorrono particolari circostanze, di dichiararlo disertore o mancante alla chiamata, dopo ventiquattro ore di assenza.
Nei casi preveduti dal numero 5 dell'articolo 149 e dall'articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è
vece, è considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall'articolo stesso, aumentate da un terzo alla
presenta, facendosi sostituire, è considerato immediatamente mancante alla chiamata, ed è punito con la pena stabilita dall'articolo stesso, aumentata