Il militare, che attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del comandante supremo, è punito con la morte con degradazione.
, all'incolumità o alla libertà personale, indicati nell'articolo 77 del codice penale militare di pace.
Se più militari si accordano per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale o di offesa alla libertà
ai reati contro la vita e l'incolumità individuale, preveduti da questo codice e dal codice penale, nel caso di scontro fra militari di pari grado.
stato di guerra, è punito secondo le norme seguenti: 1° con la morte con degradazione, nel caso di attentato alla vita, alla incolumità o alla libertà