Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158.
(Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare).
Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
ragione, dal prestare servizio militare, ovvero è divenuto permanentemente inabile ai servizi di guerra, tranne che la inabilità dipenda da lesioni