(Potere di emanare bandi militari).
Il potere di emanare bandi, per le materie suindicate, spetta di diritto ai comandanti di grandi unità terrestri, marittime o aeree e al comandante
Restano ferme le disposizioni di altre leggi, relative al potere di emanare bandi per materie diverse da quelle indicate nel primo comma
Il comandante supremo ha il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonchè agli
dislocate nella parte medesima, ha il potere di emanare bandi per le materie indicate nell'articolo precedente.
armate nazionali di occupazione, per provvedere alle necessità inerenti a tale condizione, ha il potere di emanare bandi.
un'azione comune con le forze armate di uno Stato alleato, o per altro motivo, ha il potere di emanare bandi durante il soggiorno del corpo all'estero