Il contratto «per edizione » conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.
Il contratto di edizione « a termine » conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine
Ferme le disposizioni del numero 1° del terzo comma di questo articolo e quelle degli articoli 17 e 28, le attribuzioni che questo codice conferisce
conferisce molto interesse al problema teoretico»V. «Proceedings of the Royal Society», vol. 72, 28 maggio 1903..
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