(Comparizione dell'imputato).
comparizione, o quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.
Il mandato di comparizione è notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298.
In ogni altro caso, può essere emesso mandato di cattura o di comparizione.
Il mandato di comparizione può essere convertito in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.
(Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura).
Dopo il mandato di comparizione o di accompagnamento, può essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.
Fuori dei casi preveduti dagli articoli 313 e 314, può essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.
cattura, può revocarlo ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento.
emesso mandato od ordine di cattura o di comparizione.
emesso mandato od ordine di cattura o di comparizione.
identificarlo; 2° la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, e l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in
dei mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, alla scarcerazione dell'imputato, alla concessione della libertà provvisoria e
emesso mandato di cattura o di comparizione.
Quando occorra di emettere mandato di comparizione, di accompagnamento o di cattura o decreto di citazione, di procedere a esami di testimoni o ad