Art. 289.
Art. 289.
Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato, preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 280, 281, 283, 285, 288 e 289
289. LINGUA DEL BUONGUSTAIO: Una lingua; 200 gr. di funghi freschi; vino bianco; olio, aglio e prezzemolo.
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