La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore: 1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce
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Se il fatto è commesso da un militare, la reclusione non è inferiore a quindici anni.
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Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni.
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Se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.
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In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.
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Se l'istigazione o l'offerta si riferisce al reato preveduto dall'articolo 68, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.
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Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.
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Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorchè non accettata, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.
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La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.
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Il comandante della scorta di un convoglio, che lo abbandona, è punito con la reclusione militare da sette a quindici anni.
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Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare da due a quindici
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Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.
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Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.
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Il militare, che offende l'onore o il prestigio del Re Imperatore o del Reggente, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.
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Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni.
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Se il fatto è commesso in qualsiasi altra circostanza di pericolo, il comandante è punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.
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Se il fatto è commesso in caso di pericolo, la reclusione è da cinque a quindici anni; e, se è commesso in presenza del nemico, la pena è
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inferiore a quindici anni.
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militare da tre a quindici anni.
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punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
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reclusione militare non inferiore a quindici anni.
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è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni.
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punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.
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solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
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Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
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Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici
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qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
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quindici anni, nel caso preveduto dal primo comma; 2° l'ergastolo, nel caso preveduto dal secondo comma.
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superiore è un ufficiale, e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale.
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destinate ai bisogni delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
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durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.
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Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se il fatto ha
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la reclusione da uno a quindici anni, se dal fatto è derivata una lesione personale, e con l'ergastolo, se dal fatto è derivata la morte.
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, della nave o dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.
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norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere rispettate e protette, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
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, se il superiore offeso è un ufficiale, e da tre a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale.
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Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la
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reclusione da sei a quindici anni.
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dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
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eseguire un'operazione di guerra, di attaccare il nemico o di resistere ad esso; 2° da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto è derivata la
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a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era destinato.
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inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
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sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi.
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Se il fatto è commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la
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diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.
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morte con degradazione; 2° con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita è la morte mediante fucilazione nel petto; 3
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Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più: 1° mentre sono in servizio armato
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sei a quindici anni; 3° le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.
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E' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque, nei luoghi in stato di guerra: 1° rimuove, distrugge o rende inservibili, in
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