(Azione penale contro persone delle forze armate nemiche).
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Degli atti illeciti contro persone private nemiche o a danno di beni nemici.
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Il militare delle forze armate nemiche o qualsiasi altra persona al servizio dello Stato nemico, che s'introduce travestito in alcuno dei luoghi
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armate nemiche, ovvero contro abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate italiane, non è differita a' termini dell'articolo 29
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militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello Stato italiano o di un
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comunicazione o corrispondenza con una o più persone delle forze armate nemiche o della popolazione dei luoghi appartenenti allo Stato nemico, è punito con la
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appartenenti alle forze nemiche, l'azione penale può promuoversi o proseguirsi, ancorchè per gli stessi reati sia già intervenuta sentenza di un
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guerra: 1° l'accesso, la circolazione, il transito o il soggiorno; 2° la polizia ferroviaria; 3° i modi di protezione contro incursioni aeree nemiche; 4
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nel primo comma dell'articolo 59, o comunque favorire le operazioni delle forze armate nemiche, ovvero nuocere alle operazioni militari dello Stato
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nemiche; 5° dei reati commessi dai prigionieri di guerra italiani durante la loro prigionia presso il nemico, e del reato preveduto dall'articolo 218.
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italiano; 5° dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle forze armate nemiche.
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