(Minaccia).
diritto
(Insubordinazione con minaccia o ingiuria).
diritto
(Minaccia o ingiuria in assenza del superiore).
diritto
(Minaccia o ingiuria a un inferiore).
diritto
(Violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano).
diritto
(Violenza minaccia o ingiuria in generale).
diritto
(Minaccia o ingiuria a un inferiore).
diritto
(Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta).
diritto
(Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta).
diritto
(Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri).
diritto
Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
diritto
(Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare).
diritto
Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
diritto
Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.
diritto
Se con la violenza o la minaccia concorre il fine di lucro, la pena è della morte con degradazione.
diritto
Si applica la reclusione militare da due a cinque anni al militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta.
diritto
Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
diritto
Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.
diritto
Se, nei casi preveduti dai commi precedenti, la violenza o la minaccia è commessa da tre o più persone riunite, la pena è aumentata.
diritto
Si applica la reclusione militare fino a tre anni, se la minaccia è grave, o se è commessa in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice
diritto
Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare
diritto
La pena è della reclusione militare fino a due anni, se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale.
diritto
Il militare, che minaccia un inferiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore o il decoro di un inferiore, in sua presenza, è punito con la
diritto
Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione
diritto
Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente
diritto
Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo 195 e nell'articolo 196, se la violenza, la minaccia o l'ingiuria è commessa per cause estranee al
diritto
Il prigioniero di guerra, che usa violenza o minaccia contro un militare dello Stato italiano, è punito con la reclusione militare da uno a cinque
diritto
Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella
diritto
Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il militare, che usa violenza o minaccia o commette ingiuria contro un prigioniero di guerra, è
diritto
Se la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da più di
diritto
Il militare, che minaccia un superiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore, in sua presenza, è
diritto
Il militare, che, in occasione di alloggio militare, usa violenza o minaccia per costringere colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che
diritto
Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella
diritto
una violenza, ovvero in una minaccia o ingiuria grave, e immediatamente dopo di essa, alla pena di morte è sostituita la reclusione militare non
diritto
E' punito con la reclusione militare da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più prigionieri di guerra: 1° per costringerli
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puniti a norma della legge penale militare di guerra. Tuttavia, se trattasi di disobbedienza, ovvero d'ingiuria, minaccia o violenza contro i superiori
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Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate: 1° se la minaccia è usata per costringere il superiore a fare un atto contrario ai propri
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