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Risultati per: minaccia

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Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - Codici penali militari di pace e di guerra.

77491
Regno d'Italia 37 occorrenze
  • 1941
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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(Minaccia).

diritto

(Insubordinazione con minaccia o ingiuria).

diritto

(Minaccia o ingiuria in assenza del superiore).

diritto

(Minaccia o ingiuria a un inferiore).

diritto

(Violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano).

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(Violenza minaccia o ingiuria in generale).

diritto

(Minaccia o ingiuria a un inferiore).

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(Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta).

diritto

(Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta).

diritto

(Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri).

diritto

Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

diritto

(Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

diritto

Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

diritto

Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.

diritto

Se con la violenza o la minaccia concorre il fine di lucro, la pena è della morte con degradazione.

diritto

Si applica la reclusione militare da due a cinque anni al militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta.

diritto

Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

diritto

Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

diritto

Se, nei casi preveduti dai commi precedenti, la violenza o la minaccia è commessa da tre o più persone riunite, la pena è aumentata.

diritto

Si applica la reclusione militare fino a tre anni, se la minaccia è grave, o se è commessa in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice

diritto

Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare

diritto

La pena è della reclusione militare fino a due anni, se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale.

diritto

Il militare, che minaccia un inferiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore o il decoro di un inferiore, in sua presenza, è punito con la

diritto

Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione

diritto

Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente

diritto

Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo 195 e nell'articolo 196, se la violenza, la minaccia o l'ingiuria è commessa per cause estranee al

diritto

Il prigioniero di guerra, che usa violenza o minaccia contro un militare dello Stato italiano, è punito con la reclusione militare da uno a cinque

diritto

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella

diritto

Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il militare, che usa violenza o minaccia o commette ingiuria contro un prigioniero di guerra, è

diritto

Se la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da più di

diritto

Il militare, che minaccia un superiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore, in sua presenza, è

diritto

Il militare, che, in occasione di alloggio militare, usa violenza o minaccia per costringere colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che

diritto

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella

diritto

una violenza, ovvero in una minaccia o ingiuria grave, e immediatamente dopo di essa, alla pena di morte è sostituita la reclusione militare non

diritto

E' punito con la reclusione militare da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più prigionieri di guerra: 1° per costringerli

diritto

puniti a norma della legge penale militare di guerra. Tuttavia, se trattasi di disobbedienza, ovvero d'ingiuria, minaccia o violenza contro i superiori

diritto

Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate: 1° se la minaccia è usata per costringere il superiore a fare un atto contrario ai propri

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