Difese e sanzioni giudiziarie.
diritto
Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si indichino la fonte o
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. decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607; b) le vendite giudiziarie; c) le vendite effettuate con il
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commesso a causa di funzioni politiche, amministrative o giudiziarie esercitate dal superiore.
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