(Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani).
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preveduti dalla legge penale militare e dalla legge penale comune italiana, commessi dagli abitanti del territorio occupato a danno delle forze
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Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza
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abitanti del territorio occupato, si procede al giudizio immediato.
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armate nemiche, ovvero contro abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate italiane, non è differita a' termini dell'articolo 29
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