Art. 85.
diritto
Art. 85.
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Art. 85.
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Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85, 86, 87 e 88, o che
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alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma primo, 91 e 93, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
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