Art. 75.
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Art. 75.
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Art. 75.
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72, 75 e 77, è punito, per ciò solo, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario, con la reclusione militare fino a un anno.
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Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, dà, sulle cose indicate negli articoli 72 e 75, notizie diverse da quelle che sono
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